Chi Siamo

Statuto dell'Associazione

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Costituzione e Denominazione - Principi ispiratori

È costituita L'Associazione denominata "MARISA: un sorriso per tutti - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "MARISA - O.N.L.U.S.", in seguito chiamata per brevità "associazione".
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è costituita a norma del codice civile.
L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.
L'Associazione persegue finalità esclusive di solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.
L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto e quindi: divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale; democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale a San Vincenzo (Li) Strada Esterna della Caduta n. 13 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o delegazioni anche in altre città d'Italia o all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Statuto

L'Associazione e disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale regolamento dì esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Modificazione dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza dì almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondi i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II - FINALITÀ dell'Associazione

Art. 7 - Scopi

L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale e sanitaria svolgendo attività nei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio sanitaria;
  • istruzione e formazione;
  • beneficenza;
  • culturale;
  • ambientale;

I suoi scopi specifici sono:

  • Promuovere e tutelare i diritti dei bambini e della famiglia
  • Supportare le famiglie adottive
  • Supportare progetti di sostegno a favore dell'adozione di minori in situazioni di disagio e delle loro famiglie affidatarie e/o strutture di accoglienza sia in Italia sia all'estero
  • Favorire l'inserimento dei bambini adottivi nel contesto socio culturale in cui vivono
  • Sviluppare la coscienza ambientale nelle famiglie affidatarie e/o strutture di accoglienza per favorire una migliore qualità della vita degli adottandi;
  • Supportare progetti di sostegno igienico sanitario a favore degli adottandi nelle loro famiglie affidatarie e/o strutture di accoglienza sia in Italia sia all'estero;
  • Diffondere la cultura della genitorialità adottiva
  • Creare occasioni ricreative per migliorare la qualità della vita degli adottandi e degli adottanti.

In tali ambiti L'Associazione intende:

  • sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi
  • promuovere e svolgere iniziative volte al reperimento di finanziamenti per il sostegno economico alle famiglie affidatarie e/o strutture di accoglienza degli adottandi;
  • promuovere e svolgere iniziative mettendo a disposizione degli adottanti e degli adottandi/adottati un team di professionisti/esperti per poterli accogliere e supportare;
  • organizzare incontri tra famiglie adottive per favorire uno scambio di esperienze e consulenza alla pari;
  • promuovere organizzare e partecipare a conferenze workshop manifestazioni e attività ludiche;
  • editare pubblicazioni cartacee e/o elettroniche;
  • gestire un sito internet, mailing list e una newsletter per la divulgazione delle attività;
  • formare gruppi di volontari specializzati da inviare nelle missioni interessate per gli aiuti umanitari;
  • creare e sviluppare relazioni con la pubblica amministrazione, enti, istituzioni, associazioni e privati;
  • realizzare e/o sostenere progetti di cooperazione nazionale e d internazionale;
  • gestire la sede operativa dell'associazione in Italia anche in relazione dell'ospitalità delle famiglie e delle persone coinvolte negli incontri;
  • organizzare corsi di formazione professionale nei paesi esteri e in Italia per i non adottabili e per gli operatori delle strutture di accoglienza;

Non potrà tuttavia compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D.'Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L'Associazione opera a livello nazionale e internazionale.
In particolare l'Associazione può svolgere le sue attività stabilendo intese e rapporti di collaborazione, di accreditamento e di partecipazione con ed in qualsiasi istituzione pubblica o privata, ente, fondazione organizzazione e commissione. L'Associazione può inoltre designare e nominare rappresentanti in seno alle strutture sopra citate.
Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.
L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.
L'Associazione può assumere maestranze dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o i collaboratori lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

TITOLO III: GLI ASSOCIATI

Art. 8 - Qualifica di socio

I soci si dividono in:

  • Soci fondatori: sono i soci che hanno promosso e dato vita alL'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo
  • Soci ordinari: sono i soci ammessi dietro richiesta e la cui ammissione venga approvata dal Consiglio Direttivo
  • Soci benemeriti: sono i soggetti che partecipano all'attività dell'Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di contributi finanziari, ovvero mediante donazioni o comodato di beni e servizi o per particolari motivi decisi dall'assemblea
  • Soci beneficiari: sono gli associati nei cui confronti vengono erogati i servizi prestati dall'associazione

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.
A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché diritti di voto in conformità al presente statuto ed alle vigenti normative.

Art. 9 - Ammissione

L'Associazione è inizialmente costituita dai soci fondatori.
Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.
L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'associazione.
Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.
L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro n° 30 giorni lavorativi.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 30 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Art. 10 - Qualifica di socio

La qualifica di socio non è trasmissibile né tra vivi né mortis causa.
I soci cessano di appartenere alL'Associazione per dimissioni volontarie; per decesso; per esclusione.

Art. 11 - Esclusione

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e che abbia recato danno alle attività o alla sua immagine può essere escluso dalL'Associazione. Tra le cause di esclusione rientrano in particolare le seguenti:

  • inattività prolungata e totale negli ultimi 6 (sei) mesi sugli incarichi affidati dal consiglio direttivo.

Al socio escluso non spetta alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione né alcun diritto; qualora il socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il socio escluso può ricorrere entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di cui sopra contro la decisione di esclusione alla prima Assemblea successiva che delibera a maggioranza con voto segreto.
È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 12 - Altre cause di cessazione del rapporto

La qualità di socio si perde inoltre per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo che procede ad annotarla sul libro degli associati;
  • dimissioni. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 13 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione; tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione; svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo; eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro; contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione; pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci. I soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti ad autorizzare L'Associazione al trattamento dei loro dati personali per i soli scopi derivanti dall'Associazione medesima, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
I soci, come sopra detto, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in case di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giomi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.
Ogni socio ha uguali diritti di voto e di eleggibilità (se in regola con il pagamento del contributo) ed ha pertanto il diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali L'Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia; di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo al cui interno viene nominato il Presidente con possibilità anche di nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  • l'Organo di Controllo, qualora nominato;

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 15 - Composizione e competenza

L'Assemblea è composta da tutti i soci. È presieduta dal presidente o, in assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di loro, dal socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea delibera sulle materie non attribuite dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare su:

  • la nomina o sostituzione degli organi sociali e dell'eventuale organo di controllo qualora ne venga prevista la loro costituzione;
  • gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
  • la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
  • le modifiche al presente statuto;
  • l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
  • l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
  • il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
  • l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo, previo deposito del medesimo presso la sede sociale, n° 3 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo, previo deposito del medesimo presso la sede sociale o inviato via posta elettronica n° 3 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
  • la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;
  • l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'associazione;
  • la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
  • l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
  • l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta diretta a ogni socio (anche attraverso l'invio con posta elettronica o fax), oppure mediante affissione presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata presso la sede dell'Associazione oppure in luogo idoneo ad accogliere i soci, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Può essere convocata in via straordinaria quando sia necessario o su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea può avvenire anche ad iniziativa di almeno un terzo degli associati.

16.1 Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

  • devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
  • il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
  • gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società ovvero le modalità di convocazione. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante;

16.2 - Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea.

16.3 - Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Salvo previsioni inderogabili di legge e quanto diversamente stabilito nel presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno ma a distanza di almeno 1 ora dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Non sono ammesse deleghe a soggetti non soci. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto secondo l'art. 21 del Codice Civile.

Art. 18 - Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone. L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori quando necessario. L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Sulle modifiche statutarie delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
Sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale scritto, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente tempestivamente trascritto in un libro verbali assemblee regolarmente tenuto. Ogni socio ha ii diritto di consultare il libro e di trarne copia dei verbali.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione

L'Assemblea elegge fra i propri soci un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 21 - Durata e Funzioni

II Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni. II Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, ii Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto ii socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri aventi diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio precede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
Decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un segretario ed un tesoriere.
Il Segretario assiste il Presidente. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni rinnovabili.
Compiti del Segretario sono in particolare:

  • l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo la cui istituzione sia stata disposta dall'Associazione;
  • la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
  • la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione inclusi il libro verbali assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
  • l'esame e disbrigo della corrispondenza;

Il Tesoriere e' invece il consigliere eletto dal Consiglio Direttivo per tre anni al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile.

Art. 22 - Convocazione

II Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per deliberare in ordine al preventivo ed al consuntivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 10 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.
Le riunioni del Consiglio si possono tenere anche mediante collegamento audio/video alle condizioni sopra previste all'art. 16 per le assemblee.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri attribuendo loro la firma sociale nei limiti della delega conferita.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 23 - Elezione

II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella sua prima seduta.

Art. 24 - Funzioni

il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se sia stato nominato sempre dal Consiglio Direttivo, che ne assume anche la firma sociale.
Il mandato del Presidente e del Vicepresidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo (tre anni). II fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta per se l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - Nomina e funzioni

L'assemblea può eleggere anche tra non soci un organo di controllo, unipersonale o pluripersonale. In quest'ultimo caso il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. L'organo di controllo dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina.
In particolare i compiti principali dell'Organo di Controllo sono i seguenti:

  • partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
  • in caso di necessità convocare l'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
  • verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
  • controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
  • verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
  • verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri;
  • verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
  • redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
  • indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale;

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dal fondo iniziale di dotazione apportato dai Fondatori in occasione dell'atto costitutivo della Associazione e di successivi atti di adesione o di dotazione;
  • dalle donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, destinate ad incrementare il patrimonio della Associazione per espressa volontà di coloro che compiono tali elargizioni o per decisione unanime del Consiglio Direttivo;
  • da contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 27 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

  • dal fondo iniziale apportato;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
  • da contributi degli associati, offerte, elargizioni e fondi raccolti per sostenere le attività dell'Associazione;

Le somme, le rendite e/o i beni del fondo di gestione, gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento dell'Associazione e per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione ha il divieto di distribuire trai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, oppure siano effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 - Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita dall'Assemblea. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

Art. 29 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni in denaro, e le donazioni sono accettate dal legale rappresentante previa decisione dell'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. l lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal legale rappresentante previa decisione dell'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 30 - Proventi da attività marginali

I proventi da attività commerciali produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi delle norme vigenti.

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni ONLUS aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque volti al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo le disposizioni di legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve ai soci.

TITOLO VI - BILANCIO E LIBRI

Art. 32 - Bilancio e libri contabili e sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2012. Per ogni esercizio finanziario dovranno essere redatti da parte del Consiglio Direttivo i documenti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e tutte le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni dì spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
I libri sono costituiti da:

  • il libro dei verbali dell'assemblea, nel quale saranno verbalizzate tutte le delibera delle assemblee degli associati;
  • il libro dei verbali del consiglio direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo di gestione;
  • il libro degli associati, dove saranno elencati tutti gli associati, con relative generalità e recapiti, le variazioni delle stesse con l'indicazione per ciascuno di essi delle quote versate all'atto dell'ammissione;
  • tutti i libri ed i registri previsti dalla normativa fiscale;

I libri sociali devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

Art. 33 - Formazione e contenuto del bilancio.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo. Essi contengono, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'anno successivo o a quello trascorso.

Art. 34 - Approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della seduta, può essere consultato da ogni socio. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile e preventiamente depositato presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della seduta, può essere consultato da ogni socio. Eventuali eccedenze dì bilancio verranno prioritariamente destinate al conseguimento degli scopi statutari ed a quelli direttamente connessi, così come gli eventuali utili o gli avanzi di gestione. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

Art. 35 - Convenzioni

Le convenzioni tra L'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to Bertolone Viviano
F.to Benini Simone
F.to Leonardo Ceccherini in propio nomi
F.to Alfredo Rossi
F.to Riccardo Cambi Notaio

Io sottoscritto Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli attesto che la presente copia è conforme al suo originale, consta di sedici faccia-te e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bagno a Ripoli, 10 dicembre 2012



ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE 1 il giorno 10 dicembre 2012 al n. 21769 serie 1T, Euro 168,00.